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Revisione periodica
Dove andare?
Quali sono i controlli da effettuati?
Sanzioni
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Revisione periodica

Le automobili devono essere tenute in condizioni tali da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e le emissioni nocive entro i limiti stabiliti dalla legge (articolo 79 del Codice della strada). Per questo motivo devono essere sottoposte a revisione a scadenze prefissate (articolo 80). Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni rispettano le norme comunitarie: la prima verifica deve essere effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione, le successive ogni due anni.

Il termine entro cui deve essere effettuata la prima revisione è determinato dal mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione (e non dall'ultimo numero della targa come avveniva in passato). Se l'auto è stata reimmatricolata, le date da prendere in considerazione sono l'anno di prima immatricolazione e il mese in cui è stata rilasciata la nuova carta di circolazione.
Il termine per le revisioni successive, invece, è determinato dal mese in cui è stato eseguito il controllo precedente.
 

Data revisione/immatricolazione: Revisione entro il mese:
1 Gennaio/31 Marzo Marzo
1 Aprile/ 31 Giugno Giugno
1 Luglio / 30 Settembre Settembre
1 Ottobre/ 31 Dicembre Novembre

Dove andare?

Per far revisionare l'auto ci si può rivolgere agli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt, la ex Motorizzazione) oppure ad una delle oltre 4700 officine private autorizzate dallo stesso Dipartimento insieme con la Provincia. Se la macchina non è stata controllata da parecchio tempo o se comunque non si è sicuri che sia in condizioni tali da passare la revisione, è possibile chiedere all'officina autorizzata di effettuare una verifica preliminare (spesso a pagamento).

Al termine della revisione, il Dtt o l'officina autorizzata consegnano un talloncino autoadesivo da applicare nell'apposito spazio della carta di circolazione.
Il tagliando porterà la dizione "revisione regolare" nel caso l'auto abbia superato la revisione. Sull'etichetta sarà scritto "revisione ripetere" se, invece, l'esame ha avuto esito sfavorevole, e dopo un mese bisognerà ripetere i controlli. Se, infine, sull'autoadesivo è scritto "revisione ripetere - sospeso dalla circolazione", il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico ad una velocità non superiore ai 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere il nuovo esame.
Nei centri della Motorizzazione, la revisione costa 26.60 euro (51.500 lire); nelle officine private abilitate 37,16 euro (71.952 lire), cifra che comprende 1,00 euro (1.936,27 lire) del bollettino postale*. Presso queste ultime, in compenso, si evitano code: è possibile prenotare, anche per telefono. In ogni caso, la prenotazione non vale per circolare anche oltre il termine entro il quale la revisione avrebbe dovuto essere effettuata: chi prenota per una data successiva al termine rischia esattamente le stesse sanzioni di chi circola con un veicolo non revisionato.
Il numero delle officine abilitate varia di continuo (normalmente, aumenta).
 

*Gli ultrasettantenni potranno continuare a pagare 0,77 euro (1.936,27 lire) presentando allo sportello un documento d’identità.

Quali sono i controlli effettuati?

La revisione comporto due tipi di controlli: visivi e strumentali.

Vengono controllati visivamente:
- i componenti dell’impianto d’illuminazione;
- l’efficienza dei comandi e delle spie del quadro;
- i pneumatici;
- l’impianto discarico;
- i tergicristalli;
- gli specchietti retrovisori;
- i vetri;
- l’efficienza delle cerniere;
- la presenza del triangolo e della ruota di scorta;
- la carrozzeria che non deve presentare segni di corrosione perforante;
-  il fissaggio dei vari componenti (batteria, specchietti, paraurti, sedili, etc)
  ed eventuali perdite (olio motore e cambio e/o liquido di raffreddamento).

Con la vettura sul ponte vengono verificati:
- scatola sterzo;
- bracci;
- giunti;
- alberi semiassi;
- tubazioni freni;
- carburante.

La prova strumentale comprende:
- controllo freni;
- sospensioni;
- proiettori;
- emissioni di scarico;
- prova fonometrica.

Sanzioni

Chi viene colto a circolare senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione viene punito con una multa e con il ritiro della carta di circolazione, che viene spedita all'ufficio del Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione) competente sul luogo in cui è stata accertata l'infrazione e restituita soltanto dopo il superamento dell'esame, che in questi casi deve avvenire per forza al Dtt (dal 1° gennaio 2002 i veicoli con carta di circolazione ritirata non possono più essere revisionati in un'officina privata).
Se la violazione viene accertata in autostrada, il mezzo viene subito preso in consegna dal carro attrezzi. Se, invece, il fatto avviene sulle altre strade, si può portare l'auto da soli fino a un luogo privato indicato dal conducente e riportato sul verbale seguendo l'itinerario più breve.

 

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