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Veicoli
Le
differenze tra le patenti
Come
ottenere la patente
Revisione,
sospensione e revoca della patente
Duplicati
e conversioni della patente
Certificati
e documenti di riconoscimento
Ciclomotori
Vuoi
essere avvertito alla scadenza della tua patente?
Vuoi
essere avvertito alla scadenza del bollo della tua auto?
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Veicoli
Per poter circolare con i veicoli a motore il conducente deve avere
con sé i seguenti documenti:
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La carta di circolazione
Prima del 13 maggio 2000, infatti, in caso di smarrimento del
libretto occorreva procedere ad una reim-matricolazione del
veicolo con assegnazione di un nuovo numero di targa.
Ora è invece possibile ottenere un semplice duplicato del
documento. Vediamo come.
Innanzi tutto in caso di smarrimento, deterioramento o sottrazione
della Carta di Circolazione è obbligatorio presentare denuncia agli
organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione dell’evento. L’autorità
che riceve la denuncia rilascia un permesso provvisorio di
circolazione valido 90 giorni.
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La legge prevede a questo punto che la stessa autorità che
recepisce la denuncia ne informi telematicamente il nucleo operativo
del Ministero dei Trasporti, che provvede a ristampare la Carta di
Circolazione ed a inviarla all’indirizzo di residenza dell’intestatario
del veicolo entro i 90 giorni del permesso provvisorio.
In realtà quest’ultimo passaggio spesso risulta impossibile per
assenza dei collegamenti informatici per cui è opportuno informarsi
dettagliatamente all’atto della denuncia sulla possibilità di
ricevere a domicilio il duplicato del libretto. Qualora, come spesso
accade, ciò non sia possibile è sufficiente recarsi all’ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile con la denuncia ed il
permesso provvisorio per ottenere il duplicato.
Alla Motorizzazione occorre presentare:
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1
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dichiarazione sostitutiva riportante i dati
dell’intestatario e del veicolo (i moduli prestampati sono
in distribuzione allo sportello);
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2
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ricevute dei versamenti sui c.c. postali 9001
(lire 10.000) e 4028 (lire 40.000);
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3
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denuncia di smarrimento, sottrazione o
deterioramento della carta originale.
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La patente di guida
valida per la corrispondente Categoria del veicolo oppure il
corrispondente "foglio rosa"
Per la guida di auto, moto, scooter, furgoni e veicoli in
genere occorre essere idonei per requisiti psico-fisici
(art.119 Codice della strada) e morali (art. 120 C.d.S.),
oltre ad aver compiuto l'età minima prescritta (art.115 C.d.S.)
per la Categoria di patente richiesta. Non può ottenere la patente di
guida chi è affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire la guida in sicurezza, né chi è considerato socialmente
pericoloso.
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L'accertamento dei requisiti psico-fisici spetta a un medico del
Servizio Sanitario, come il medico dei servizi di base, oppure il
medico militare, il medico delle Ferrovie dello Stato, della
Polizia, dei Vigili del Fuoco, del ministero del Lavoro o della
Previdenza Sociale (art.119 C.d.S.). Il certificato non deve
riportare una data anteriore a 3 mesi dalla presentazione della
domanda.
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Le
differenze tra le patenti
Categoria A
Valida per: motocicli con o senza sidecar dopo i 21 anni.
SottoCategoria A/1 per motocicli leggeri, con cilindrata non
superiore a 125cc e potenza massima di 11 Kw (15CV) ottenibile a 16
anni. Consente anche la guida di quadricicli (equiparati ai
tricicli) con massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 se destinati
al trasporto merci), potenza massima di 15 Kw, velocità massima di
80 km/h e con soli due posti.
Età minima : 16 anni
La validità della Patente per Guidare la Moto varia a seconda
dell'età del patentato, della data di conseguimento e del tipo di
patente:
-validità dieci anni (cinque anni se speciale, rilasciata a
mutilati o minorati fisici);
-oltre il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni;
-oltre il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;
Categoria B
Valida per: autoveicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate e
sino a 9 posti a sedere complessivi. Possibilità di traino di un
rimorchio con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
Età minima: 18 anni.
-validità dieci anni (cinque anni se speciale, rilasciata a
mutilati o minorati fisici)
-oltre il cinquantesimo anno di età è valida per cinque anni;
-oltre il settantesimo anno di età è valida per tre anni;
Categoria C
Valida per: autoveicoli per trasporto cose di massa superiore a 3,5
tonnellate. Possibilità di un rimorchio inferiore a 750 kg.
Età minima: 18 anni.
-validità cinque anni fino a 65 anni di età;
-oltre i 65 anni, validità biennale con certificato C.M.L.(Commissione
Medica Locale);
Categoria C+E
Valida per: come Categoria C con rimorchio di massa superiore a
750kg.
Età minima: 18 anni.
-validità cinque anni fino a 65 anni di età;
-oltre i 65 anni, validità biennale con certificato C.M.L.
(Commissione Medica Locale);
Categoria D
Valida per: autobus con più di 9 posti complessivi. Possibilità di
rimorchio di massa inferiore a 750kg. SottoCategoria D/1 per piccoli
autobus con più di 9 posti ma meno di 16 posti complessivi.
Età minima: A 21 anni.
-validità cinque anni;
-validità sino a 60 anni di età. Tale limite può essere elevato
sino a 65 anni, con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale)
anno per anno.
Categoria D + E
Valida per: autobus con più di 9 posti complessivi. Possibilità di
rimorchio di massa superiore a 750kg. SottoCategoria D/1 per piccoli
autobus con più di 9 posti ma meno di 16 posti complessivi.
Età minima: 21 anni.
-validità cinque anni;
-validità sino a 60 anni di età. Tale limite può essere elevato
sino a 65 anni, con certificato C.M.L. (Commissione Medica Locale)
anno per anno.
La patente C è valida anche per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta la patente B. La patente D è valida per la guida dei
veicoli per cui è richiesta la patente B o C. Chi guida con patente
scaduta è soggetto a sanzione amministrativa e a sanzione
accessoria del ritiro della patente.
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Come
ottenere la patente
Categoria A
Per conseguire la patente di Categoria "A1" occorre aver
compiuto il 16° anno di età, il 18° per la A, e presentare
domanda su apposito modulo MC 2112 MEC all'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile corredata da:
1) certificato di residenza (o autocertificazione) e fotocopia del
medesimo;
2) certificato medico rilasciato da un medico autorizzato (comma 2
art.119 del C.d.S.) e fotocopia del medesimo;
3) due foto formato tessera da applicare sul Modello di domanda
(uguali a quella applicata sul certificato medico, a capo scoperto);
4) certificato penale (se il richiedente è minorenne);
5) attestato di versamento su appositi moduli da ritirare presso gli
Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
6) documento di identità, in visione.
I candidati maggiori di 21 anni devono allegare la fotocopia
integrale e leggibile in ogni sua parte della carta di circolazione
del motociclo che utilizzeranno alla prova pratica di guida. A chi
ha fatto domanda viene rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi
alla guida e il candidato deve presentarsi alla prova pratica di
guida (previa prenotazione entro e non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova ed entro i termini di validità della
autorizzazione di guida), allegando al Modello MC211MEC originale e
fotocopia della ricevuta del versamento riportando sul retro del
bollettino nell'apposito spazio riservato alla causale: "Tassa
dovuta per l'anno di primo rilascio".
Categoria B
Per conseguire la patente di Categoria "B" bisogna aver
compiuto il 18° anno di età e presentare domanda (su apposito
modulo MC 2112 MEC) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile, corredata da:
- come per la patente "A" ed inoltre la fotocopia della
patente "A" eventualmente posseduta.
Categoria C
Per conseguire la patente "C" bisogna aver compiuto il
18° anno di età, aver conseguito la patente di Categoria
"B" da almeno 6 mesi (comma 6 art.116 del C.d.S.),
presentare domanda (su apposito modulo MC 2112 MP) all'Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile corredata da:
- come ai precedenti punti per la patente "A" ed inoltre
la fotocopia della patente "B" posseduta recando in
visione l'originale.
Categoria D
Per conseguire la patente di Categoria "D" occorre aver
compiuto il 21° anno di età, aver conseguito la patente di
Categoria "B" da dodici mesi, presentare domanda su
apposito modulo all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile,
corredandola con i seguenti documenti:
- vedere Categoria "C
Categoria E
Per ottenere l'estensione alla Categoria "E" si segua la
stessa procedura indicata per la Categoria "C" per
autoveicoli di massa complessiva sino a 7,5 t, ovvero per la
Categoria "D" per autoveicoli di massa superiore.
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Revisione,
sospensione e revoca della patente
La revisione
Può essere disposta dagli Uffici provinciali della Direzione
generale della Motorizzazione Civile e dal Prefetto: il titolare
della patente può essere sottoposto a visita medica locale o a
esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici e psichici o della necessaria idoneità tecnica o
in caso di incidente o in caso di guida sotto l'influenza di
sostanze stupefacenti.
L'esito degli esami è comunicato agli Uffici provinciali della
Motorizzazione Civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione
o revoca. Chi guida senza sottoporsi agli accertamenti o agli esami
è soggetto a sanzione amministrativa e al ritiro della patente.
La sospensione della patente
La patente è sospesa a tempo determinato per violazioni
particolarmente gravi delle norme del codice della strada. L'organo
di Polizia che accerta la violazione ritira la patente, annotando il
provvedimento sul verbale di contestazione, e rilascia un permesso
provvisorio valido sino al luogo dove il conducente intende portare
il veicolo.
Entro 15 giorni il Prefetto del luogo ove il titolare è residente
(o del luogo ove è avvenuta la violazione nel caso in cui il
titolare sia residente all'estero) emana l'ordinanza di sospensione
indicando il periodo di sospensione che decorre dal giorno del
ritiro. Se il Prefetto lascia scadere il termine dei 15 giorni, il
titolare della patente ne può chiedere la restituzione.
Il titolare della patente può opporsi al provvedimento dinanzi al
pretore del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 30 giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso (60 giorni se
il titolare risiede all'estero). Oppure, se la patente è sospesa a
tempo indeterminato per perdita dei requisiti fisici e psichici, il
ricorso è indirizzato al Ministro dei trasporti, entro 20 giorni
dall'ordinanza di sospensione, che provvederà nei 45 giorni
successivi al ricorso.
Chi guida durante il periodo di sospensione è passibile di arresto
da 1 a 8 mesi, di sanzione amministrativa e di revoca della patente.
La patente è riconsegnata al titolare su istanza in carta semplice
alla scadenza del termine di sospensione su esibizione, se già
notificata, dell'ordinanza di sospensione.
La revoca della patente
La patente è revocata dagli uffici provinciali della Direzione
generale della Motorizzazione Civile quando:
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1
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il titolare non sia in possesso, con
carattere permanente, dei requisiti psico-fisici;
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2
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il titolare non risulta più idoneo in sede
di revisione;
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3
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il titolare ha ottenuto la sostituzione della
patente italiana con una di uno Stato estero;
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4
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il titolare non è più in possesso dei
requisiti morali, è socialmente pericoloso e può utilizzare
la patente per commettere reati.
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Se la patente è revocata bisogna
rivolgersi all'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile
per chiedere nuovi esami di abilitazione alla guida, sempre che non
vi siano motivi ostativi di carattere morale e che vi siano i
requisiti psico-fisici.
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Duplicati
e conversioni della patente
Come ottenere un duplicato della patente di guida
In caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione della patente
occorre presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore
dalla constatazione dell’evento. L’autorità che recepisce la
denuncia rilascia un permesso provvisorio della durata di 90 giorni.
Occorre successivamente presentare richiesta del duplicato all’ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile.
Come convertire una patente estera
Se il residente in Italia è titolare di una patente rilasciata da
uno stato dell'Unione Europea, può ottenere una patente italiana
valida per le stesse categorie per cui è valida la patente estera,
senza sostenere l'esame di guida. La patente estera viene
riconsegnata allo Stato estero che l'ha rilasciata.
Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a
patente estera) e per i residenti titolari di patenti estere di
Stati extra comunitari con i quali l'Italia abbia però stabilito
accordi internazionali di reciprocità.
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Certificati
e documenti di riconoscimento
Il foglio rosa
Viene rilasciata dopo aver presentato la domanda per sostenere
l'esame per la patente ed è valida sei mesi. Consente di esercitarsi
sui veicoli appartenenti alla categoria per la quale è stato
richiesto l'esame, purché al fianco si trovi in qualità di istruttore
una persona di età non superiore a 65 anni (60 se il veicolo
utilizzato non è munito di doppi comandi per il freno e la
frizione), munita di patente valida per la stessa categoria (o
superiore) conseguita da almeno dieci anni.
Dopo 1 mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida (foglio rosa) ed entro i 6 mesi di
validità dell'autorizzazione stessa si può sostenere l'esame,
diviso in prova cognitiva e prova pratica. Nel periodo di validità
si può ripetere una delle due prove d'esame una sola volta.
Chi guida senza autorizzazione ma con una persona a fianco con i
requisiti validi da istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa.
Alla stessa sanzione è soggetto l'istruttore. Chi, autorizzato
all'esercitazione, guida senza avere a fianco persona in funzione di
istruttore, è soggetto a sanzione amministrativa e al fermo del
veicolo per 3 mesi. Le esercitazioni su motocicli sui quali non
possa prendere posto un'altra persona in funzione di istruttore
oltre al conducente sono consentite soltanto in luoghi poco
frequentati. Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione
amministrativa.
Gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni devono essere
muniti, nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno a
fondo bianco retroriflettente con la lettera P maiuscola in nero.
Chi viola questa disposizione è soggetto a sanzione amministrativa.
Il certificato di assicurazione obbligatoria dell'autoveicolo
si ricorda che il contrassegno dell'assicurazione deve essere
esposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza.
La certificazione dell'avvenuto controllo dei gas del motore
(c.d. bollino blu, bollino verde, ecc.) eseguito da officine
autorizzate, se eventualmente stabilita dal singolo Comune.
I controlli sulle emissioni inquinanti sono disposti e disciplinati
dai singoli Comuni con apposite ordinanze dei Sindaci.
Per avere informazioni su dove è opportuno rivolgersi per
sottoporre il veicolo al controllo consigliamo di contattare
direttamente l'Amministrazione del proprio Comune di residenza.
Anche la revisione dà diritto al bollino Blu e permette di
circolare per un anno nelle aree che necessitano di tale
certificato. Infatti, in caso di controllo, basterà mostrare il
libretto con la data della revisione.
E' importante ricordare che dal 1° gennaio 1998 è cessato
l'obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della
tassa automobiLISTica. Per i conducenti di autoveicoli e di
motoveicoli è venuto anche meno l'obbligo di portare con sé il
contrassegno.
Certificazione di proprietà
Non è un documento necessario alla circolazione in quanto la sua
funzione è connessa essenzialmente alla proprietà del veicolo.
In caso di smarrimento, deterioramento o sottrazione del Certificato
di Proprietà occorre richiederne al PRA un duplicato. La richiesta
di duplicato va compilata su appositi Modelli in distribuzione al
PRA. La pratica può essere presentata da chiunque purché sia
sempre firmata dall’intestatario del veicolo e sia allegata la
fotocopia di un suo documento di identità. In caso di veicoli
intestati a società la richiesta deve essere firmata da un legale
rappresentante e devono essere in qualche modo documentati i suoi
poteri di firma (anche con autocertificazione).
Smarrimento, sottrazione
Se il duplicato viene richiesto per smarrimento o sottrazione dell’originale
alla pratica va allegata opportuna denuncia sporta agli organi di
polizia. La denuncia deve obbligatoriamente riportare anche il
numero di targa del veicolo al quale si fa riferimento. In questo
caso il duplicato costa lire 14.400 pagabili direttamente allo
sportello del PRA.
Deterioramento
In caso di deterioramento alla pratica va allegato il Certificato di
Proprietà deteriorato. Il costo del duplicato in questo caso sale a
lire 74.400, pagabili direttamente allo sportello del PRA.
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Ciclomotori
I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
Certificati idoneità tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi rilasciato dalla Direzione
Generale della MCT.;
Contrassegno di identificazione che permetta di
risalire al responsabile della circolazione; Certificato di assicurazione
dal 1 ottobre 1993 i ciclomotori devono essere muniti di
assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione deve essere
stipulata per ogni ciclomotore, identificato dal numero di telaio e
dalla fabbrica; l'utilizzo della stessa "targa
ciclomotore", in tempi successivi, su più veicoli, non esonera
dall'obbligo che gli stessi siano singolarmente assicurati durante
la circolazione. Il contrassegno dell'assicurazione obbligatoria
deve esser portato al seguito ed esibito a richiesta
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La targa dei ciclomotori (contrassegno) consiste in un codice
alfanumerico che viene assegnato dalla Direzione generale della
Motorizzazione Civile direttamente alla persona, purché abbia
compiuto i diciotto anni di età. La targa è legata alla persona
che può usarla su ciclomotori differenti e deve, comunque,
conservarla in caso di cessione del mezzo. II possessore della targa
è tenuto a chiedere l'aggiornamento della posizione presso la
Motorizzazione Civile in caso di trasferimento di residenza o di
abitazione. Secondo quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti
alla data del 31 marzo 1995 tutti i ciclomotori devono essere
adeguati alla nuova normativa.
Immatricolazione
Immatricolazione di un veicolo nuovo
Innanzitutto la circolazione del veicolo è subordinata al possesso
dei documenti di circolazione: patente, carta di circolazione e
certificato assicurativo. La carta di circolazione viene emessa
dalla Motorizzazione Civile su richiesta della parte.
Alla pratica devono essere allegati:
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1
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Il certificato di conformità rilasciato dal
costruttore del veicolo;
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2
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Una fotocopia del documento d’identità di
chi si dichiara proprietario
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3
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Una dichiarazione sostitutiva di residenza.
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4
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Le ricevute dei versamenti sui c/c postali n.
4028), 9001 oltre ad un versamento per il rilascio delle
targhe.
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Per ciascun veicolo costruito in
modo conforme ad un tipo omologato il costruttore rilascia una
dichiarazione di conformità, il certificato di conformità, che
testimonia l’avvenuto pagamento del veicolo effettuato dal
concessionario alla casa madre costruttrice. Da luglio 2000 la nuova
disciplina comunitaria prevede che il COC (Certificate of Conformity)
debba essere esclusivamente presentato alla Motorizzazione al fine
di ottenere l’immatricolazione e non vada più presentato al PRA.
La Motorizzazione assegna il numero di targa ed emette la carta di
circolazione rilasciandone una copia stampata su carta velina
(cosiddetta "velina"). Ottenuto il numero di targa e prima
di ritirare il veicolo dal concessionario occorre stipulare il
contratto di assicurazione.
Entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di
circolazione bisogna provvedere all’iscrizione al PRA al fine di
ottenere il certificato di proprietà.
Al PRA viene compilato un modulo apposito per la prima iscrizione
contenente l’atto di vendita con firma autenticata dal notaio.
Alla richiesta va allegata la velina della carta di circolazione al
fine di acquisire i dati tecnici del veicolo che verranno riportati
sul certificato di proprietà. Agli sportelli del PRA vengono versate
direttamente le tasse di trascrizione (Imposta Provinciale di
Iscrizione), gli emolumenti PRA e le imposte di bollo.
Chiunque non richieda nei termini stabiliti il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto ad una multa ed al contestuale
ritiro della carta di circolazione che viene restituita solo dopo l’adempimento
dell’obbligo di iscrizione al PRA.
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