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Quello
che devi sapere sull'assicurazione
Cosa
fare al momento del sinistro
Come
fare la denuncia del sinistro
Come
ottenere il risarcimento
Incidenti
provocati da veicoli stranieri
Accordi
tra imprese di assicurazione per facilitare il pagamento
Il
processo di acquisto
Acquisto
di un nuovo veicolo
Rinnovo
di una vecchia polizza
Cambio
di Compagnia
Vuoi
essere avvertito alla scadenza della tua assicurazione auto?
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Quello
che devi sapere sull'assicurazione
Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la
polizza r.c.auto. Ricordati che circolare con un veicolo
non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una
sanzione fino a lire 4.848.000 e l'obbligo di risarcire personalmente
i danni eventualmente provocati.
Attenzione: il mancato pagamento
del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di
assicurazione.
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Con la polizza r.c.auto è l'assicurazione che paga agli altri (i
cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo assicurato per
responsabilità del conducente, nei limiti della somma indicata in
polizza (il cosiddetto massimale). La legge prevede un limite minimo
di 1.5 miliardi di lire che, ad esempio in caso di danni a più
persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover
risarcire ai terzi il danno eccedente.
Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo costo
aggiuntivo.
Sappi inoltre, che la polizza copre anche i danni subiti dai tuoi
passeggeri limitatamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per
responsabilità del conducente del tuo veicolo. Non copre invece
quelli subiti dal conducente stesso
Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni)
in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato,
ha diritto di essere da te rimborsato della somma pagata. Si tratta
normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto
di alcune disposizioni di legge
Ad Esempio:
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se il conducente responsabile del sinistro è
privo di valida patente;
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nel caso di danni ai passeggeri se il loro
numero è superiore a quello previsto nel libretto di
circolazione;
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se il conducente, al momento del sinistro,
guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti.
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Ricordati quindi di leggere
attentamente le esclusioni previste dalla polizza.
Attenzione: in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle
tariffe sono state ampliate le formule di "personalizzazione"
delle polizze, che adattano le garanzie ed il loro prezzo al
tipo di veicolo, alle caratteristiche personali dell'assicurato e al
numero di sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a
condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore e
riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni inesatte o
incomplete può comportare da parte tua l'obbligo di rimborsare
l'assicuratore, in tutto o in parte la somma che ha pagato a
causa del sinistro.
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Cosa
fare al momento del sinistro
Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la
procedura di liquidazione del danno. E' quindi fondamentale la
collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.
Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere
utile richiedere l'intervento dell'autorità
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E' necessario comunque
raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni:
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1
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compilare accuratamente il modulo blu
(Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro)
seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo
stesso;
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2
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firmarlo e possibilmente, farlo firmare anche
all'altro conducente;
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3
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se firmato da entrambi i conducenti,
trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti
all'altro conducente.
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Se nessuno dei due conducenti ha
con se il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:
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1
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data, luogo ora del sinistro;
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2
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tipo e targa dell'altro autoveicolo;
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3
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compagnia di assicurazione dell'altro veicolo
(che si può ricavare dal contrassegno esposto sul
parabrezza);
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4
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cognome, nome, indirizzo, numero di telefono
del conducente dell'altro veicolo;
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generalità del proprietario dell'altro
veicolo se è diverso dal conducente;
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descrizione dettagliata dell'incidente e dei
danni materiali visibili;
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generalità degli eventuali feriti;
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generalità degli eventuali testimoni;
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autorità eventualmente intervenute.
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Come
fare la denuncia del sinistro
E' assolutamente consigliabile che la denuncia venga effettuata
utilizzando il modulo blu. Se questo non era disponibile al
momento del sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati
raccolti e sottoscriverlo.
In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino
sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il
codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra
indicazione eventualmente richiesta.
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Come
ottenere il risarcimento
A. Il danneggiato:
invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al
proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni
subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
La raccomandata deve:
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1
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avere in allegato una copia del modulo blu
o, in mancanza una dettagliata descrizione del sinistro
contenente gli elementi indicati in precedenza;
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2
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indicare il luogo e i tempi utili in cui si
mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per le
perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a
quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari
di lavoro);
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3
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contenere ogni indicazione utile per la
valutazione di eventuali danni alle persone;
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4
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avere in allegato eventuali certificazioni
mediche e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora
tali certificazioni non sino subito disponibili, è possibile
inviarle in seguito con una raccomandata.
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A1. Se il danneggiato ha
fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A.
L'assicuratore:
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1
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indica al danneggiato il numero di sinistro,
la persona o l'ufficio incaricato di trattare il sinistro con
il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;
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2
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mette a disposizione del danneggiato l'elenco
delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri
qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;
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3
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provvede all'accertamento dei danni;
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4
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se il danno è risarcibile, comunica al
danneggiato la somma offerta per il risarcimento;
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5
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se il danno risulta non risarcibile, comunica
al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare
l'offerta.
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Queste ultime comunicazioni sono
effettuate, per legge:
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1
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nel caso di soli danni materiali e/o lesioni
alle persone guarite entro 40 giorni dal sinistro (che non
comportino invalidità permanenti), entro 60 giorni dalla
ricezione della raccomandata;
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2
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nel caso di soli danni materiali, con il modulo
blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni
dalla ricezione della raccomandata.
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il danneggiato, una volta ricevuta
l'offerta dell'assicuratore può:
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1
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dichiarare di accettarla - in questo
caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15
giorni dal ricevimento della dichiarazione;
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2
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dichiarare di non accettarla - in
questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma
offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;
il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le
sue pretese;
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3
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non rispondere all'offerta ricevuta -
in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30
giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere
risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di
inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza
che questo pregiudichi le sue pretese.
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A2. Se il danneggiato non ha
fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A e nei casi
di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che
comportino invalidità permanenti.
L'assicuratore:
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1
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Indica al danneggiato il numero di sinistro,
la persona o l'ufficio incaricato di trattare il denaro con il
relativo recapito, numero di telefono e reperibilità;
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2
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indica al danneggiato i documenti che devono
essere presentati per ottenere il risarcimento;
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3
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mette a disposizione del danneggiato l'elenco
delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri
qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;
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4
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provvede all'accertamento dei danni;
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5
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se il danno è risarcibile, ricevuta la
necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma
offerta per il risarcimento;
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6
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concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa
al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo e
, contestualmente al versamento, può chiedere ricevuta;
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7
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Se il danno risulta non risarcibile, ne da
comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene
rilevata.
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Attenzione La legge prevede
che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni,
ricordati quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla
data dell'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta
almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata (possibilmente
con ricevuta di ritorno).
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Incidenti
provocati da veicoli stranieri
Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in
Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta
conformemente al precedente punto A) all'UCI - Ufficio Centrale
Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente,
comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il
danno.
Se invece l'incidente è avvenuto all'estero , la richiesta di
risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del
responsabile e al "Bureau" di quello Stato, (l'equivalente
dell'UCI italiano). E' quindi opportuno, al momento del sinistro,
individuare esattamente l'assicurazione del veicolo straniero.
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Accordi
tra imprese di assicurazione per facilitare il pagamento
Quasi tutte le imprese hanno aderito ad Accordi promossi dall'ANIA,
che tendono a facilitare la liquidazione dei danni ed a
rendere più veloce il risarcimento.
Se si ritiene applicabile uno degli
Accordi sotto brevemente illustrati, prima di attivale la procedura
di risarcimento è assolutamente necessario rivolgersi al proprio
assicuratore per ottenere tutti i chiarimenti.
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Accordo "Sinistri con più danneggiati"
Questo accordo si applica nel caso di collisione che abbia
interessato più veicoli a motore e consente di individuare
l'assicuratore a cui rivolgere la richiesta di risarcimento. Più
precisamente per attivare questa procedura, è necessario che il
danneggiato trasmetta la sua richiesta:
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1
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per i danni a persone o cose trasportate,
direttamente all'assicuratore del veicolo che le trasportava;
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2
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per i danni a persone o cose non trasportate,
direttamente all'assicuratore del veicolo che le ha urtate;
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3
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per i danni al veicolo, direttamente
all'assicuratore del veicolo stesso, ma solo nel caso di
collisione fra almeno tre veicoli;
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4
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per i danni alla persona e alle cose del
conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole,
direttamente all'assicuratore del veicolo da lui condotto, ma
solo nel caso di collisione tra almeno tre veicoli.
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Questa procedura si applica per i
danni a cose e/o persone non superiori ai 100 milioni di lire (iva
compresa). Ove peraltro il danno complessivamente considerato fosse
superiore ai 20 milioni di lire (iva compresa), l'assicuratore del
responsabile può decidere di trattare direttamente il danno. In tal
caso ne sarà data informazione al danneggiato.
Accordo "Sinistri catastrofici"
Questo accordo ha lo scopo di facilitare la gestione di incidenti
che coinvolgono almeno 40 veicoli (ad esempio maxitamponamenti in
autostrada) Tuttavia una speciale commissione costituita dall'ANIA
può in determinati casi dichiarare applicabile l'accordo per gli
incidenti che coinvolgono almeno 20 veicoli. In questi casi ciascun
assicuratore, provvede a gestire i danni del proprio assicurato
(conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole e veicolo)
nonchè delle persone da lui trasportate, a prescindere dalla
responsabilità dell'assicurato.
La richiesta di risarcimento pertanto va inviata all'assicuratore
così individuato.
L'esborso massimo per il risarcimento di tutti i danni causati da
ciascun veicolo con un impresa aderente all'accordo è di lire 3
miliardi (iva compresa).
Accordo ANIA-Carrozzieri
Il danneggiato può rivolgersi ad una delle carrozzerie
convenzionate e ottenere, una volta concordato il danno per la parte
risarcibile, che il costo della riparazione fino a 10 milioni di
lire (IVA compresa), venga corrisposto direttamente dall'assicurato
al carrozziere.
Nel caso di danni di maggiore entità o di altra natura, il
danneggiato dovrà rivolgersi direttamente all'assicuratore.
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Il
processo di acquisto
Le fasi del processo di acquisto di una polizza auto sono semplici e
standardizzate.
Esistono però alcuni casi in cui conviene sapere come comportarsi:
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Acquisto
di un nuovo veicolo
Se acquistate una auto nuova dovete stipulare una nuova polizza di
assicurazione recandovi da un agente assicurativo con la
documentazione necesaria. La polizza è legata al veicolo, non al
contraente del contratto, per cui anche se avete una storia
assicurativa ineccepibile sarete accettati nella classe di ingresso
(la 14)!
Per risparmiare esistono due alternative:
Se avete acquistato la nuova auto liberandovi contemporaneamente di
quella vecchia, potete trasportare il vecchio contratto sulla nuova
auto. Questo vi permette di non perdere i mesi di copertura già
pagati e, con alcune Compagnie, di conservare anche la classe Bonus/Malus
del vecchio veicolo. Al momento della firma della nuova polizza però
vi verrà chiesta l'eventuale differenza se la nuova autovettura
appartiene ad una categoria tariffaria superiore.
Se acquistate una auto usata è possibile che il vecchio
proprietario sia interessato a cedervi anche il suo contratto di
assicurazione. Se così fosse considerate che ogni compagnia vi
applicherebbe la classe 14, mentre subentrando nel contratto del
vecchio proprietario ne ereditate la classe bonus/malus, che
potrebbe essere migliore della 14!
In questo caso non siete tenuti a pagare nessuna differenza alla
Compagnia anche se, probabilmente, il vecchio proprietario vi
chiederà di pagargli la parte di polizza corrispondente ai mesi di
copertura ancora non goduti.
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Rinnovo
di una vecchia polizza
La grande maggioranza delle polizze assicurative prevede il tacito
rinnovo.
Questo significa che se non mandate una disdetta per iscritto alla
compagnia con cui siete assicurati il vostro agente provvederà
automaticamente a rinnovare il contratto e a mandarvi la richiesta
di provvedere al pagamento (la cosiddetta quietanza). Alcune
Compagnie stipulano polizze senza il tacito rinnovo.
E' il caso essenzialmente di alcune Compagnie che operano solo
telefonicamente o via Internet. In questo caso se non provvedete a
disporre in rinnovo del contratto questo scadrà automaticamente
dopo un anno dalla stipula.
Se vi trovaste in questa circostanza ricordate che per legge la
copertura assicurativa dura per i 15 giorni successivi alla scadenza
della polizza, dopodiché vi troverete a circolare senza
assicurazione!
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Cambio
di Compagnia
Se avete deciso di cambiare compagnia non dovete fare altro che
recarvi presso un agente della compagnia che avete scelto con i
documenti necessari.
Può succedere che certi agenti esprimano delle resistenze ad
assicurare dei veicoli con un passato assicurativo molto sinistroso:
in questo caso ricordate che per legge la Compagnia non può
rifiutarsi di contrarre una polizza RCA ed è tenuta sempre ad
applicare la tariffa ufficialmente in vigore.
Se doveste trovarvi in difficoltà potete segnalarlo all'ISVAP.
L'unico ritardo che si incontra nel cambiare compagnia è dovuto
talvolta al reperimento dell'attestato di rischio.
L'attestato di rischio è il documento in cui è registrata la
storia assicurativa del vostro veicolo e che vi permette, pur
cambiando Compagnia, di mantenere la vostra classe Bonus/Malus.
Il vostro vecchio assicuratore è tenuto a rilasciarvelo entro 3
giorni (legge 39 del 1977 e successive modifiche) dalla scadenza
della vostra polizza attuale.
In assenza di attestato di rischio non sarete accettati dalla nuova
Compagnia o sarete accettati in classe Bonus/Malus 18, a cui
corrisponde la peggiore tariffa possibile.
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