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Quello che devi sapere sull'assicurazione
Cosa fare al momento del sinistro
Come fare la denuncia del sinistro
Come ottenere il risarcimento
Incidenti provocati da veicoli stranieri
Accordi tra imprese di assicurazione per facilitare il pagamento
Il processo di acquisto
Acquisto di un nuovo veicolo
Rinnovo di una vecchia polizza
Cambio di Compagnia
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Quello che devi sapere sull'assicurazione

Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza r.c.auto. Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione fino a lire 4.848.000 e l'obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati.

Attenzione: il mancato pagamento del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione.

Con la polizza r.c.auto è l'assicurazione che paga agli altri (i cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti della somma indicata in polizza (il cosiddetto massimale). La legge prevede un limite minimo di 1.5 miliardi di lire che, ad esempio in caso di danni a più persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover risarcire ai terzi il danno eccedente.

Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo costo aggiuntivo.
Sappi inoltre, che la polizza copre anche i danni subiti dai tuoi passeggeri limitatamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per responsabilità del conducente del tuo veicolo. Non copre invece quelli subiti dal conducente stesso

Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te rimborsato della somma pagata. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge

Ad Esempio:

se il conducente responsabile del sinistro è privo di valida patente;

nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione;

se il conducente, al momento del sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ricordati quindi di leggere attentamente le esclusioni previste dalla polizza.

Attenzione: in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle tariffe sono state ampliate le formule di "personalizzazione" delle polizze, che adattano le garanzie ed il loro prezzo al tipo di veicolo, alle caratteristiche personali dell'assicurato e al numero di sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore e riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni inesatte o incomplete può comportare da parte tua l'obbligo di rimborsare l'assicuratore, in tutto o in parte la somma che ha pagato a causa del sinistro.

Cosa fare al momento del sinistro

Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno. E' quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.
Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità

E' necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni:

1

compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;

2

firmarlo e possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;

3

se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente.

Se nessuno dei due conducenti ha con se il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:

1

data, luogo ora del sinistro;

2

tipo e targa dell'altro autoveicolo;

3

compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare dal contrassegno esposto sul parabrezza);

4

cognome, nome, indirizzo, numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;

5

generalità del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente;

6

descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;

7

generalità degli eventuali feriti;

8

generalità degli eventuali testimoni;

9

autorità eventualmente intervenute.

Come fare la denuncia del sinistro

E' assolutamente consigliabile che la denuncia venga effettuata utilizzando il modulo blu. Se questo non era disponibile al momento del sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo.
In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta.

Come ottenere il risarcimento

A. Il danneggiato:
invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
La raccomandata deve:

1

avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza una dettagliata descrizione del sinistro contenente gli elementi indicati in precedenza;

2

indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per le perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro);

3

contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone;

4

avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non sino subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una raccomandata.   

A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A.
L'assicuratore:

1

indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il sinistro con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;

2

mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;

3

provvede all'accertamento dei danni;

4

se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; 

5

se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. 

Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge:

1

nel caso di soli danni materiali e/o lesioni alle persone guarite entro 40 giorni dal sinistro (che non comportino invalidità permanenti), entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;

2

nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata.

il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicuratore può:

1

dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;

2

dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese;

3

non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.  

A2. Se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A e nei casi di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti.
L'assicuratore:

1

Indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il denaro con il relativo recapito, numero di telefono e reperibilità;

2

indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento;

3

mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;

4

provvede all'accertamento dei danni;

5

se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento;

6

concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo e , contestualmente al versamento, può chiedere ricevuta;

7

Se il danno risulta non risarcibile, ne da comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata.

Attenzione La legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni, ricordati quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata (possibilmente con ricevuta di ritorno).

Incidenti provocati da veicoli stranieri

Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A) all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
Se invece l'incidente è avvenuto all'estero , la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato, (l'equivalente dell'UCI italiano). E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicurazione del veicolo straniero.

Accordi tra imprese di assicurazione per facilitare il pagamento

Quasi tutte le imprese hanno aderito ad Accordi promossi dall'ANIA, che tendono a facilitare la liquidazione dei danni ed a rendere più veloce il risarcimento.

Se si ritiene applicabile uno degli Accordi sotto brevemente illustrati, prima di attivale la procedura di risarcimento è assolutamente necessario rivolgersi al proprio assicuratore per ottenere tutti i chiarimenti.

Accordo "Sinistri con più danneggiati"
Questo accordo si applica nel caso di collisione che abbia interessato più veicoli a motore e consente di individuare l'assicuratore a cui rivolgere la richiesta di risarcimento. Più precisamente per attivare questa procedura, è necessario che il danneggiato trasmetta la sua richiesta:

1

per i danni a persone o cose trasportate, direttamente all'assicuratore del veicolo che le trasportava;

2

per i danni a persone o cose non trasportate, direttamente all'assicuratore del veicolo che le ha urtate;

3

per i danni al veicolo, direttamente all'assicuratore del veicolo stesso, ma solo nel caso di collisione fra almeno tre veicoli;

4

per i danni alla persona e alle cose del conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole, direttamente all'assicuratore del veicolo da lui condotto, ma solo nel caso di collisione tra almeno tre veicoli.

Questa procedura si applica per i danni a cose e/o persone non superiori ai 100 milioni di lire (iva compresa). Ove peraltro il danno complessivamente considerato fosse superiore ai 20 milioni di lire (iva compresa), l'assicuratore del responsabile può decidere di trattare direttamente il danno. In tal caso ne sarà data informazione al danneggiato.

Accordo "Sinistri catastrofici"
Questo accordo ha lo scopo di facilitare la gestione di incidenti che coinvolgono almeno 40 veicoli (ad esempio maxitamponamenti in autostrada) Tuttavia una speciale commissione costituita dall'ANIA può in determinati casi dichiarare applicabile l'accordo per gli incidenti che coinvolgono almeno 20 veicoli. In questi casi ciascun assicuratore, provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente incolpevole o solo parzialmente colpevole e veicolo) nonchè delle persone da lui trasportate, a prescindere dalla responsabilità dell'assicurato.
La richiesta di risarcimento pertanto va inviata all'assicuratore così individuato.
L'esborso massimo per il risarcimento di tutti i danni causati da ciascun veicolo con un impresa aderente all'accordo è di lire 3 miliardi (iva compresa).

Accordo ANIA-Carrozzieri
Il danneggiato può rivolgersi ad una delle carrozzerie convenzionate e ottenere, una volta concordato il danno per la parte risarcibile, che il costo della riparazione fino a 10 milioni di lire (IVA compresa), venga corrisposto direttamente dall'assicurato al carrozziere.
Nel caso di danni di maggiore entità o di altra natura, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente all'assicuratore.

Il processo di acquisto

Le fasi del processo di acquisto di una polizza auto sono semplici e standardizzate.
Esistono però alcuni casi in cui conviene sapere come comportarsi:

Acquisto di un nuovo veicolo

Se acquistate una auto nuova dovete stipulare una nuova polizza di assicurazione recandovi da un agente assicurativo con la documentazione necesaria. La polizza è legata al veicolo, non al contraente del contratto, per cui anche se avete una storia assicurativa ineccepibile sarete accettati nella classe di ingresso (la 14)!
Per risparmiare esistono due alternative:
Se avete acquistato la nuova auto liberandovi contemporaneamente di quella vecchia, potete trasportare il vecchio contratto sulla nuova auto. Questo vi permette di non perdere i mesi di copertura già pagati e, con alcune Compagnie, di conservare anche la classe Bonus/Malus del vecchio veicolo. Al momento della firma della nuova polizza però vi verrà chiesta l'eventuale differenza se la nuova autovettura appartiene ad una categoria tariffaria superiore.
Se acquistate una auto usata è possibile che il vecchio proprietario sia interessato a cedervi anche il suo contratto di assicurazione. Se così fosse considerate che ogni compagnia vi applicherebbe la classe 14, mentre subentrando nel contratto del vecchio proprietario ne ereditate la classe bonus/malus, che potrebbe essere migliore della 14!
In questo caso non siete tenuti a pagare nessuna differenza alla Compagnia anche se, probabilmente, il vecchio proprietario vi chiederà di pagargli la parte di polizza corrispondente ai mesi di copertura ancora non goduti.

Rinnovo di una vecchia polizza

La grande maggioranza delle polizze assicurative prevede il tacito rinnovo.
Questo significa che se non mandate una disdetta per iscritto alla compagnia con cui siete assicurati il vostro agente provvederà automaticamente a rinnovare il contratto e a mandarvi la richiesta di provvedere al pagamento (la cosiddetta quietanza). Alcune Compagnie stipulano polizze senza il tacito rinnovo.
E' il caso essenzialmente di alcune Compagnie che operano solo telefonicamente o via Internet. In questo caso se non provvedete a disporre in rinnovo del contratto questo scadrà automaticamente dopo un anno dalla stipula.
Se vi trovaste in questa circostanza ricordate che per legge la copertura assicurativa dura per i 15 giorni successivi alla scadenza della polizza, dopodiché vi troverete a circolare senza assicurazione!

Cambio di Compagnia

Se avete deciso di cambiare compagnia non dovete fare altro che recarvi presso un agente della compagnia che avete scelto con i documenti necessari.
Può succedere che certi agenti esprimano delle resistenze ad assicurare dei veicoli con un passato assicurativo molto sinistroso: in questo caso ricordate che per legge la Compagnia non può rifiutarsi di contrarre una polizza RCA ed è tenuta sempre ad applicare la tariffa ufficialmente in vigore.
Se doveste trovarvi in difficoltà potete segnalarlo all'ISVAP.
L'unico ritardo che si incontra nel cambiare compagnia è dovuto talvolta al reperimento dell'attestato di rischio.
L'attestato di rischio è il documento in cui è registrata la storia assicurativa del vostro veicolo e che vi permette, pur cambiando Compagnia, di mantenere la vostra classe Bonus/Malus.
Il vostro vecchio assicuratore è tenuto a rilasciarvelo entro 3 giorni (legge 39 del 1977 e successive modifiche) dalla scadenza della vostra polizza attuale.
In assenza di attestato di rischio non sarete accettati dalla nuova Compagnia o sarete accettati in classe Bonus/Malus 18, a cui corrisponde la peggiore tariffa possibile.

 

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